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Riforma della professione
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RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE
DPR 7 agosto 2012 , n. 137 - GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

La riforma degli ordinamenti professionali, e della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore trova fondamento nell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, norma con la quale sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate, recepite nel DPR in esame.

L’art. 1 individua la definizione di “professione regolamentata”, descritta come:
- l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno;
- il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi;
- la necessità di subordinarne I'iscrizione al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.
Viene poi individuata, nella definizione di “professionista” ogni esercente di una professione regolamentata.

L'art.    2, in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale, premettendo che resta ferma la disciplina dell'esame di Stato, così come prevista all'articolo 33 della Costituzione, specifica:
- la libertà di accesso alle professioni regolamentate;
- il divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione;
- la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.
Viene poi affermato il principio della Iibertà dell'esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, e viene chiarito che è ammessa solo su previsione espressa di legge la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.
Viene infine ribadito il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società tra professionisti.

L'art. 3 afferma il principio della pubblicità degli albi professionali territoriali.
Viene specificato che:
- gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli degli Ordini;
- sono pubblici;
- recano l'anagrafe di tutti gli iscritti;
- negli albi deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;
- gli Ordini devono fornire senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.
Viene difatti prevista la formazione dell'albo unico nazionale degli iscritti, composto dall’insieme degli albi territoriali, tenuto dal Consiglio Nazionale.
Tale aggregazione degli albi territoriali stabilita dalla norma si presta, pertanto, una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi tenuti dai singoli Ordini.

L'art. 4 disciplina la pubblicità informativa dell'attività professionale.
Viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto:
- l'attività delle professioni regolamentate;
- le specializzazioni;
- i titoli posseduti attinenti alla professione;
- la struttura dello studio professionale;
- i compensi richiesti per le prestazioni.
Non a caso la pubblicità per i professionisti viene definita “informativa”.
Viene difatti previsto che la pubblicità deve necessariamente essere:
- funzionale all'oggetto;
- veritiera e corretta;
- non deve violare l'obbligo del segreto professionale;
- non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).
In tal modo appare possibile regolare la pubblicità informativa del professionista che reclamizzi prezzi estremamente bassi, inferiori ai costi di produzione, che potrebbero indurre ogni consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.

L'art. 5 definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.
Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:
- gli estremi della polizza professionale;
- il massimale della polizza;
- ogni variazione successiva della polizza.
La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare.
Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013.
E’ prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

L'art. 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione.
Viene prevista, preliminarmente, la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano, sulla scorta delle indicazioni del parere fornito dal Consiglio di Stato.
Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede, difatti, l’obbligatorietà del tirocinio ai fini dell’accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l’esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.
Allo stato, pertanto, la disposizione sul tirocinio non potrà applicarsi ai professionisti iscritti, ed occorrerà al riguardo una apposita ed autonoma disposizione legislativa.

L'art. 7 regola la formazione continua permanente.
La finalità della formazione è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.
Viene di conseguenza previsto l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale disciplinerà con regolamento, entro il 15 agosto 2012, e previo parere del Ministero, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento, requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento, ed valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti.
Gli ordini, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, e le associazioni di iscritti, su autorizzazione del Consiglio Nazionale, potranno organizzare corsi di formazione, previa trasmissione di motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire parere vincolante.
Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli Nazionali e le Università potranno essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
Le Regioni, infine, potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

L'art. 8 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.
La natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non ha abilitato il Governo a regolamentare, mediante un DPR, anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, essendo necessaria al riguardo una legge ordinaria.
Tali limitazioni sono insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e nella citata Carta Costituzionale.
In attuazione di tali disposizioni, vengono quindi istituiti consigli di disciplina territoriali presso i consigli degli Ordini o collegi territoriali, al fine di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.
I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.
Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per I'istruttoria e Ia decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.
Rimane comunque ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, in base alle indicazioni già previste all'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'Ordine. L'elenco predetto è composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di consiglieri che devono essere nominati.
Tali elenchi serviranno anche, ove compatibili, per l'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.
Con regolamento che verrà adottato entro il 15 novembre 2012 dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante, verranno individuati i criteri in base ai quali i consigli degli Ordini avanzano la proposta ed il presidente del tribunale effettua la scelta.
Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina, ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre iI più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli degli Ordini.

In base agli artt. 12 e 14, il DPR 137/2012 si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore nella GURI, ovvero il 15 agosto 2012, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni




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