DPR 328/01
Art. 16 (Attività professionali)
Architetto
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
Di seguito uno stralcio del Regio Decreto 2537 del 1935 con "oggetti e limiti della professione di ingegnere e di architetto":
R.D,
2537/1925
Capo IV
DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO
Art. 51.
Sono di spettanza della professione
d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre,
trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti
per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi
di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie,
alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle
applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Art. 52.
Formano oggetto tanto della professione di
ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i
rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere
artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge
20_6_1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della
professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Art. 53.
Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52
valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ìngegnere e di
architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività
professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le
disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui allultimo comma dell'art.
7 della legge 24_6_1923, n. 1395.
Art. 55.
Sono escluse dalle disposizioni del presente
capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico
concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a
pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita
sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della
professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché si
tratti delle opere contemplate dall'art. 52.
Art. 56.
Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4
della legge 24_6_1923. n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte
nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedono l'opera di
un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto
nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti
speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località
professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.